Comunicati

12/12/2011  - ESAMI AVVOCATO SESSIONE 2011, prove scritte, vigilanza elettronica
In allegato i decreti di nomina della Prima, Seconda e Terza sottocommisione per l'esame da avvocato, sessione 2011, l'estratto del verbale della... [leggi]
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verbale 28 11 2011 (estratto) - formato ZIP (2434Kb)
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raccomandazioni - formato ZIP (394Kb)
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18/11/2011  - Premio e-Proc 2011, Menzione speciale per la Corte d’Appello di L’Aquila
Si è svolta a Roma presso il polo multifunzionale della Ragioneria Generale dello Stato l’Ara Pacis, il 18 novembre la cerimonia di premiazione del... [leggi]

07/11/2011  -  Corte di Appello, nuova sede, terminato il trasloco degli uffici
Corte di Appello di L’Aquila, nuova sede, indirizzo postale: Via Pile n. 7, 67100 L'Aquila.
Sono terminate le operazioni di trasloco, Ai link... [leggi]
piano terra, uffici - formato ZIP (693Kb)
Sezione Penale, primo piano - formato ZIP (473Kb)
terzo piano, uffici - formato ZIP (368Kb)
sezione civile, secondo piano - formato ZIP (429Kb)

21/10/2011  - Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, nuova sede
Indirizzo: Via delle Industrie snc, Nucleo Industriale di Bazzano – 671000 - L’Aquila, al primo piano del Modulo Uffici, colore Blu, lato strada ... [leggi]

30/06/2011  - ESAMI PER AVVOCATO, SESSIONE 2010/11, RILASCIO COPIE
Ufficio Esami per Avvocato, per l’acquisizione di copia dei propri elaborati e dei verbali di correzione, si rende noto che:
• le richieste di copia... [leggi]

09/11/2010  - Ufficio del Giudice Di Pace di Capestrano, assicurazione delle relative attività presso l'Ufficio del Giudice di Pace di L'Aquila
Si comunica che, a seguito di provvedimento, in data 9 novembre 2010, del Presidente della Corte di Appello di L’Aquila, le attività di competenza... [leggi]

26/10/2010  - MODALITA' DI RICHIESTA E RITIRO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
26/10/2010 - MODALITA' DI RICHIESTA E DI RITIRO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE
SEGRETERIA ESAMI DI AVVOCATO, modalità di richiesta del... [leggi]
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02/08/2010  - UFFICI N.E.P. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA: ORARI.
Gi uffici N.E.P di L’Aquila osserveranno il seguente orario:
NORMALE
Dal 16 settembre al 31 luglio Atti normali Dalle ore 9.00 alle ore... [leggi]

22/06/2010  - RISULTATI ESAMI AVVOCATO 2009
IN ALLEGATO SI PUBBLICA L'ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE ORALI. Si comunica che la lettera estratta è la lettera "V" per aprire l'allegato... [leggi]
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News dal mondo del diritto

  • 24/01/2012 - Cass. pen., sez. VI, 7 aprile 2011 - dep. 8 luglio 2011, n. 36819, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo L'art. 282-ter c.p.p. richiede che il giudice indichi in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali all'indagato è fatto divieto di avvicinamento, non essendo concepibile una misura cautelare che si limiti a far riferimento genericamente "a tutti i luoghi frequentati" dalla vittima (massima non

  • 23/01/2012 - Cass. Civ., sez. lav., sentenza 30 dicembre 2011 n. 30668 (Pres. Roselli, rel. Arienzo: Il danno morale appartiene ad una categoria autonoma e distinta dal danno biologico, entro l'ampio genere del pregiudizio non patrimoniale; il profilo morale del danno non patrimoniale è, dunque, autonomo e non può certo considerarsi scomparso "per assorbimento" all'interno dell'onnicomprensivo danno biologico tabellato. La modifica del 2009 delle tabelle del Tribunale di Milano non ha mai "cancellato" la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare tra l'altro un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 delle stesse sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale (cfr. Cass. n. 18641/2011 cit).

  • 23/01/2012 - Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 gennaio 2012 n. 52 Il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), né d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.). Ove ricorra una ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire (solamente) il nomen verum, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.), atteso che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale). Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità della cessione (così come la inesistenza della cosa di per sé normalmente non comporta la nullità del contratto), ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell'inadempimento, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente.Il cessionario può fare valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l'assicuratore del danneggiante) non già in base all'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005 (e già all'art. 18 L. n. 990 del 1969), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.).

  • 23/01/2012 - Cass. civ., sez. III, sentenza 22 dicembre 2011 n. 28286 (Pres. Amatucci, rel. Vivaldi): In caso di danni a cose ed alla persona subiti in occasione di uno stesso sinistro, non può più consentirsi di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande davanti al giudice di pace ed al tribunale, in ragione delle rispettive competenze per valore, trattandosi di condotta lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, e tale da risolversi in un abuso dello strumento processuale, alla luce dell’art. 111 Cost. Ne consegue che la domanda introdotta per seconda deve considerarsi improponibile, senza che possa aver rilievo il fatto che la parcellizzazione abbia avuto luogo in un contesto giurisprudenziale in cui pacificamente era consentita, in quanto nella vicenda di specie non si tratta di impedire ex post l'esercizio di una tutela di cui l'ordinamento continua a ritenere la parte meritevole, quanto di non più consentire di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria, metodi divenuti incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace equo funzionamento del servizio della giustizia.

  • 20/01/2012 - Corte Cost., ordinanza 12 gennaio 2012 n. 7 (Pres. Quaranta, rel. Criscuolo) - Legittimazione del giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale - procedimento disciplinato dagli articoli 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ – Non sussiste Il procedimento disciplinato dagli articoli 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ. ha – analogamente a quello per l’iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 – natura amministrativa e si svolge a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l’interessato possa ottenere, in via provvisoria, l’attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull’effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso. Si tratta, in sostanza di un procedimento che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale, in quanto ha ad oggetto il regolamento, secondo legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare attraverso un controllo sull’operato del Conservatore; il provvedimento che lo conclude non è suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti interessate adire la normale via contenziosa per ottenere una pronuncia sull’esistenza del loro diritto. Non ricorre, pertanto, la condizione richiesta dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, e cioè che la questione incidentale di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso di un giudizio.